Titolo II
Art. 11
In vigore dal 21 ott 1990
1. In caso di morte, oppure di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità di uno dei membri del CNST di cui all', comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si procede alla sua sostituzione, in base alle seguenti disposizioni:
a) viene chiamata a far parte del CNST la persona che, nella stessa area scientifico-disciplinare o distinto collegio e nella stessa categoria, ha riportato, dopo il membro da sostituire, la più alta percentuale di voti, purchè sia rispettato il criterio di cui al comma 6 dell';
b) qualora non sia stato possibile operare la sostituzione ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera precedente, si procede ad elezioni suppletive.
In tal caso l'elettorato passivo resta riservato alla categoria cui apparteneva il membro da sostituire.
2. In ogni caso, la sostituzione comporta che il nuovo membro cessa dalla carica nella stessa data in cui sarebbe cessato il membro sostituito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-11