Titolo II

Art. 9

In vigore dal 21 ott 1990
1. Tutte le votazioni sono fatte a mezzo di schede fornite dal Ministero. Tali schede devono risultare di diverso colore per ciascuna area scientifico-disciplinare e per i distinti collegi di cui all', comma 3. 2. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver consegnato il certificato e dimostrato la propria identità, ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed esprime il proprio voto secondo le modalità stabilite nell'. 3. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce in apposita urna. 4. Il voto è individuale e segreto. Ogni segno di identificazione dell'elettore comporta l'annullamento della scheda elettorale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-9

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