Titolo II
Art. 4
In vigore dal 21 ott 1990
1. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per le categorie dei professori di ruolo e dei ricercatori, la commissione elettorale applica le tabelle di corrispondenza tra i raggruppamenti disciplinari di appartenenza di ciascun professore e ricercatore e le aree scientifico-disciplinari di cui all', e i distinti collegi di cui all', comma 3, allegate al presente regolamento.
2. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria degli assistenti universitari, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione gli elenchi del personale relativo, ripartito per le aree scientifico-disciplinari di cui all' o per i distinti collegi di cui all', comma 3. Ai fini della formazione dei relativi elenchi, le università provvedono a trasmettere alla commissione gli elenchi degli aventi diritto al voto, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui all' o per i distinti collegi di cui all', comma 3.
3. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, le amministrazioni interessate invitano gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca da esse vigilati a trasmettere gli elenchi alla commissione elettorale, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui a1l'art.1 o per i distinti collegi di cui all', comma 3.
4. Gli elenchi di cui al precedente comma sono formati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) sono inclusi i ricercatori pubblici dipendenti operanti presso enti ed istituzioni pubbliche di ricerca;
b) per gli enti compresi nel comparto della ricerca, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono inseriti negli elenchi esclusivamente gli appartenenti al profilo di ricercatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-4