Titolo I

Art. 1

In vigore dal 21 ott 1990
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto in particolare il comma 6 dell' della predetta legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, siano individuate le grandi aree scientifico-disciplinari e che con lo stesso decreto siano disciplinati le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), dell', nonché l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi i pareri espressi dai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale riuniti in apposita assemblea in data 14 maggio 1990; dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in data 23 maggio 1990 e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia in data 24 maggio 1990; Recepite le indicazioni espresse dai predetti organi consultivi; Considerata la necessità di provvedere alla definizione delle aree scientifico-disciplinari così da consentire ai sensi dell', comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, la piena attuazione dei principi di autonomia dell'università prevista dalla citata legge; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente regolamento: . 1. In attuazione dell', comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e ai fini di cui all', comma 2, lettera b), della stessa legge, sono individuate le seguenti aree scientifico-disciplinari: 1) scienze matematiche e informatiche; 2) scienze fisiche; 3) scienze chimiche; 4) scienze: a) agrarie; b) della terra; 5) scienze biologiche; 6) scienze mediche sperimentali, cliniche e veterinarie; 7) scienze dell'ingegneria civile e scienze dell'architettura; 8) scienze dell'ingegneria industriale e dell'informazione; 9) scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 10) scienze storiche e filosofiche e scienze pedagogiche e psicologiche; 11) scienze giuridiche; 12) scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociologiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-1

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