Art. 13
Titolo III

Art. 13

13 / 18
In vigore dal 21 ott 1990
1. Ai soli fini istruttori e di preparazione dei lavori del Consiglio possono essere costituite commissioni interne al Consiglio stesso la cui composizione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti dal regolamento interno di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-13