Art. 7

In vigore dal 14 apr 1963
Per le fabbriche, laboratori e negozi di vendita che si aprono dopo il 1° luglio, le tasse della concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-7

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