Art. 5
In vigore dal 14 apr 1963
L'obbligo della licenza di e riparazione e vendita" ricorre nonché per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere.
Sono esclusi da tale obbligo coloro che limitano la loro attività alla semplice mediazione tra le ditte munite delle licenze di cui agli articoli precedenti e i probabili acquirenti di apparecchi o materiali radioelettrici.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-5