Art. 10

In vigore dal 5 giu 1946
Le tasse pagate sia per l'emissione sia per la rinnovazione delle licenze vengono, a cura del Ministero delle finanze, ripartite in misura uguale fra il detto Ministero e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo