Art. 12

In vigore dal 5 giu 1946
I rivenditori che intendono cedere temporaneamente in prova apparecchi radioriceventi a persone od Enti non ancora muniti di licenza di abbonamento alle radio audizioni, debbono richiedere all'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni la licenza speciale per apparecchi in prova. Per la disciplina di tale licenza valgono le norme contenute negli del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo