Art. 8
In vigore dal 14 apr 1963
Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di cui all', devono farne istanza in carta legale al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per tramite degli Uffici tecnici imposte fabbricazione entro il 31 dicembre, corredandola delle bollette di pagamento sia della tassa per concessione governativa sia dell'abbonamento alle radioaudizioni e corredandola altresì della licenza scaduta.
Per le rinnovazioni annuali delle licenze di cui all' occorre rivolgere la domanda unitamente agli adempimenti di cui al comma precedente all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione il quale vi provvede direttamente, ovvero, nel caso in cui gli spazi di rinnovo riportati a tergo della licenza fossero esauriti, rimette gli atti al Ministero delle poste e telecomunicazioni per la sostituzione dello stampato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-8