Art. 6
In vigore dal 14 apr 1963
L'emissione delle licenze contemplate negli , viene effettuata in seguito alla produzione della istanza in carta legale diretta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per tramite degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione competenti per territorio, corredata della ricevuta della tassa e del certificato di inscrizione alla competente Camera di commercio.
Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, gli interessati dovranno altresì presentare:
a) una copia integrale della notifica inviata al Ministero dell'industria e commercio ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;
b) una dichiarazione del Ministero suddetto da cui risulti che rispetto all'iniziativa industriale oggetto della notifica, il Ministro non ha esercitato la facoltà di divieto di cui agli del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211.
Alla domanda dovrà essere allegata anche la licenza comunale che autorizza il commercio in articoli radio, per il locale in cui si esercita tale attività, e la ricevuta dell'abbonamento annuale alle radio audizioni circolari:
Ove tale autorizzazione non venisse accordata da parte del Comune, sarà sufficiente il nulla osta del Comune stesso all'esercizio della sola riparazione. In tal caso spetterà al Comune la sorveglianza su tale limitazione.
In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produrranno una dichiarazione della ditta da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi radioelettrici per suo conto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-6