Art. 10
10 / 15In vigore dal 5 giu 1946
Le tasse pagate sia per l'emissione sia per la rinnovazione delle licenze vengono, a cura del Ministero delle finanze, ripartite in misura uguale fra il detto Ministero e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-10