Art. 1
In vigore dal 5 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234;
Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696;
Visti gli articoli 253 e 269, comma 20, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Sono abrogati: il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912; il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-1