Art. 3
In vigore dal 14 apr 1963
Coloro che intendono provvedere alla riparazione o alla vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici di cui all'articolo precedente o ad ambedue le attività, devono munirsi di unica licenza annuale di e "riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici" che a norma del citato articolo 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di L. 680, che riassume quelle stabilite ai nn. 98 e 99 della tabella allegata al R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, i qualsiasi intendono in conseguenza modificati.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-3