Capo III

Art. 8

Mandati ed ordini di cattura - Libertà provvisoria

In vigore dal 15 apr 1946
Nei procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, l'emissione del mandato o dell'ordine di cattura è obbligatoria, quando per il reato la legge stabilisce la pena di morte. Nei procedimenti indicati nel comma precedente, la libertà provvisoria può essere concessa quando si tratti di reato per il quale non sia stabilita la pena di morte.
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