Capo IV

Art. 11

Ufficiali della giustizia militare o di altre armi o corpi .

In vigore dal 1 lug 1948
(Ufficiali della giustizia militare o di altre armi o corpi). Fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra gli ufficiali del Corpo della giustizia militare o di altre armi o corpi, che hanno prestato servizio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nei tribunali militari territoriali di guerra con funzioni di magistrato o di cancelliere, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace. Per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare continuano ad applicarsi le disposizioni sullo stato e sul trattamento vigenti per gli ufficiali di complemento richiamati dal congedo. Per le assegnazioni dei medesimi, fino a un anno della entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di cessazione dello stato di guerra. Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra resta in vigore la legge 14 dicembre 1942, n. 1538.

Note all'articolo

  • Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'applicabilita' dalle norme transitorie contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio all'applicazione della legge penale militare di pace e' prorogata fino all'attuazione delle nove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1947."
  • Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n.1627 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'applicabilita' delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1948." Ha infine disposto (con l'art. 2) che le modifiche apportate hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.
  • Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 805 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'applicabilita' delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, modificate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1948."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-11

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