Capo IV
Art. 13
Numero degli ufficiali assegnati ai tribunali militari
In vigore dal 1 lug 1948
Fino a quando non sarà provveduto alla composizione del Tribunale supremo militare e dei tribunali militari territoriali di pace e dei relativi uffici del pubblico ministero, di istruzione e di cancelleria, secondo le norme prevedute dalle leggi concernenti l'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il numero complessivo degli ufficiali assegnati, rispettivamente, con funzioni di presidente, di giudice, di magistrato e di cancelliere, non può essere superiore a quello di trecentocinquanta unità, ivi compreso il numero dei magistrati e dei cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare.
Note all'articolo
- Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'applicabilita' dalle norme transitorie contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio all'applicazione della legge penale militare di pace e' prorogata fino all'attuazione delle nove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1947."
- Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n.1627 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'applicabilita' delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1948." Ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Peraltro, a partire dal 1 gennaio 1948, il numero degli ufficiali da assegnarsi ai Tribunali militari, previsto dal citato art. 13, e' ridotto da 350 a 300, dei quali non piu' di 120 appartenenti ad armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, con funzioni di magistrato o di cancelliere." Ha infine disposto (con l'art. 2) che le modifiche apportate hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.
- Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 805 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'applicabilita' delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, modificate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1948."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-13