Capo IV
Art. 12
Assegnazione di ufficiali con funzioni giudiziarie
In vigore dal 1 lug 1948
Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, possono essere assegnati ai tribunali militari territoriali di pace con funzioni di magistrato o di cancelliere, ufficiali di armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra per l'esercizio delle stesse rispettive funzioni nei tribunali militari di guerra; osservandosi, per i provvedimenti di assegnazione, di trasferimento e di cessazione dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, le norme vigenti per gli ufficiali, del Corpo della giustizia militare.
Note all'articolo
- Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'applicabilita' dalle norme transitorie contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio all'applicazione della legge penale militare di pace e' prorogata fino all'attuazione delle nove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1947."
- Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n.1627 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'applicabilita' delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1948." Ha infine disposto (con l'art. 2) che le modifiche apportate hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.
- Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 805 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'applicabilita' delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, modificate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1948."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-12