Capo IV

Art. 10

Ufficiali con funzioni di presidente e di giudice

In vigore dal 8 apr 1947
Fino a quando non sarà provveduto alla nomina dei presidenti e dei giudici nel modo prescritto dall'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, gli ufficiali che hanno prestato servizio con funzioni di presidente e di giudice nei tribunali militari territoriali di guerra fino alla data di cessazione dello stato di guerra, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace.

Note all'articolo

  • Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'applicabilita' dalle norme transitorie contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio all'applicazione della legge penale militare di pace e' prorogata fino all'attuazione delle nove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1947."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-10

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