Capo II

Art. 3

Alienazione e ritenzione di effetti militari

In vigore dal 25 mar 1958
La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, è della reclusione militare fino a due anni. Alla stessa pena soggiace chi si rende colpevole del reato di acquisto o di ritenzione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare o di altre cose destinate a uso militare, previsto dall'art. 166 dei Codice penale militare di pace. Le norme del presente articolo si applicano fino a nuova disposizione.

Note all'articolo

  • La L. 8 febbraio 1958, n. 109 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le norme dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale."

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-3

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