Capo I
Art. 1
Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace .
In vigore dal 15 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022, che approva l'ordinamento giudiziario militare, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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(Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace).
Con la cessazione dello stato di guerra preveduta dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra, salvo quanto è diversamente disposto dai Codici penali militari e dal presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-1