Art. 1 · Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace .
Capo I

Art. 1

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Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace .

In vigore dal 15 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022, che approva l'ordinamento giudiziario militare, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . (Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace). Con la cessazione dello stato di guerra preveduta dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra, salvo quanto è diversamente disposto dai Codici penali militari e dal presente decreto.
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