Capo II
Art. 4
Trasporto abusivo su automezzi militari
In vigore dal 15 apr 1946
Gli del bando 27 novembre 1941 sono sostituiti dal seguente:
l'Amministrazione militare o adibiti al servizio di questa, trasporta persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità, o senza giustificato motivo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
La stessa pena si applica a chiunque, essendo preposto a un servizio di autotrasporti militari, consente il trasporto di persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità, o senza giustificato motivo.
Se il fatto è commesso a fine di lucro, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Le disposizioni precedenti non si applicano quando il fatto costituisce un più grave reato.
La cognizione dei reati preveduti da questo articolo appartiene ai tribunali militari".
Le disposizioni del presente articolo si applicano fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-4