Capo II

Art. 4

Trasporto abusivo su automezzi militari

In vigore dal 15 apr 1946
Gli del bando 27 novembre 1941 sono sostituiti dal seguente: l'Amministrazione militare o adibiti al servizio di questa, trasporta persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità, o senza giustificato motivo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. La stessa pena si applica a chiunque, essendo preposto a un servizio di autotrasporti militari, consente il trasporto di persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità, o senza giustificato motivo. Se il fatto è commesso a fine di lucro, la pena è della reclusione da uno a tre anni. Le disposizioni precedenti non si applicano quando il fatto costituisce un più grave reato. La cognizione dei reati preveduti da questo articolo appartiene ai tribunali militari". Le disposizioni del presente articolo si applicano fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-4

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Trasporto abusivo su automezzi militari (Art. 4 Norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo