Capo II

Art. 2

Abuso di preda bellica

In vigore dal 15 apr 1946
Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-2

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