Art. 15
In vigore dal 5 ott 1945
L'accertamento ai fini delle imposte dirette erariali viene effettuato da organi collegiali elettivi a norma delle vigenti disposizioni.
Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Valle, ma che in esso hanno stabilimenti o impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L'imposta relativa a detta quota è riscossa dagli organi di riscossione della Valle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-15