Art. 13

In vigore dal 5 ott 1945
Le modalità dell'assunzione da parte della Valle dei servizi indicati nell'articolo precedente saranno determinate con separati provvedimenti legislativi. In tale occasione o con successivi provvedimenti legislativi, saranno precisate le materie che potranno essere disciplinate dal Consiglio della Valle con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-13

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