Art. 11

In vigore dal 5 ott 1945
Il Consiglio della Valle può essere sciolto dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, per violazione dei principi enunciati nell', per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista nel violarli. In tali casi il Governo affida l'amministrazione della Valle ad un commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.
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