Art. 16
In vigore dal 5 ott 1945
La «Valle d'Aosta» provvede al funzionamento dell'amministrazione per tutti i servizi di sua competenza.
La nomina degli impiegati e dei salariati spetta agli organi della Valle.
Lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della Valle è retto da un regolamento organico approvato dal Consiglio.
L'accesso ai gradi iniziali di ogni carriera deve sempre essere regolato mediante pubblico concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-16