Art. 17
In vigore dal 5 ott 1945
Nella Valle d'Aosta è consentito il libero uso della lingua francese, nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.
Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-17