Art. 17

In vigore dal 5 ott 1945
Nella Valle d'Aosta è consentito il libero uso della lingua francese, nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie. Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo