Art. 22
In vigore dal 5 ott 1945
Qualunque sia il futuro sistema elettorale italiano, la «Valle d'Aosta» avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-22