Art. 12

In vigore dal 5 ott 1945
Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle d'Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie: 1) sanità ed igiene; 2) vigilanza e tutela delle istituzioni di assistenza e di beneficenza pubblica, che esplicano la loro attività nell'ambito della Valle; 3) nomina, revoca e dispensa dei giudici conciliatori, ed autorizzazione all'esercizio delle funzioni cancelliere e di ufficiale giudiziario di conciliazione; 4) istruzione elementare e media; 5) costruzione e manutenzione di strade e di opere idrauliche ed atri lavori pubblici di interesse della Valle; 6) servizi forestali e dell'agricoltura salve le disposizioni relative agli ammassi, iniziative per la protezione e l'incremento della fauna e del patrimonio ittico della Valle, e gestione del vocale ispettorato dell'agricoltura; 7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle, raccolta di dati statistici, predisposizione di piani pluriennali di produzione, e coordinamento delle attività, economiche che si esplicano nell'ambito della Valle; 8) iniziativa per la creazione e l'eventuale gestione di istituti locali di case popolari, con patrimonio separato; 9) iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche; 10) gestione; a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ad acquedotti, impianti gli energia elettrica; ferrovie secondarie, tranvie e linee automobilistiche locali, linee telefoniche locali, silos, lavorazione di prodotti alimentari; 11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-12

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