Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 5 ott 1945
L'accertamento ai fini delle imposte dirette erariali viene effettuato da organi collegiali elettivi a norma delle vigenti disposizioni. Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Valle, ma che in esso hanno stabilimenti o impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota è riscossa dagli organi di riscossione della Valle.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-15