Art. 9
In vigore dal 26 nov 1944
Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari - limitatamente, queste alle prime tre - delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive - limitatamente, anche queste, alle prime tre - dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia, o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.
L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo , oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.
Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-9