Art. 12
In vigore dal 26 nov 1944
Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.
Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza, o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contribuiti a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuritica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-12