Art. 11

In vigore dal 26 nov 1944
Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà su gli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.
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Art. 11 Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. — Testo vigente | Portale Normativo