Art. 6

In vigore dal 26 nov 1944
Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista, per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-6

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