Art. 1

In vigore dal 26 nov 1944
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici o maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni dello ferrovie dello Stato e successive modificazioni; Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonché a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello stato; Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 616 - convertito nella legge 1l dicembre 1941, n. 1414 - e 8 luglio 1943, n. 610, recanti miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico; Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale o dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sè stanti. Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un declino delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile ne ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento ne agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione. L'ultimo comma dell'art.1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-1

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