Art. 5
In vigore dal 26 nov 1944
L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:
a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;
b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assunti e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.
Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera a) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-5