Art. 8

In vigore dal 26 nov 1944
Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni ad personam e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza, e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-8

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