Art. 13

In vigore dal 26 nov 1944
Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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Art. 13 Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. — Testo vigente | Portale Normativo