Art. 2

In vigore dal 26 nov 1944
L'importo dell'assegno ad personam previsto dall' dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-2

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