Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 26 nov 1944
Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà su gli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-11