Art. 11
11 / 14In vigore dal 26 nov 1944
Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà su gli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-11