Capo III

Art. 7

Formazione

In vigore dal 28 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 211 è inserito il seguente: «Art. 211-bis (Formazione specifica e attività di medicina generale). - 1. Ai medici del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di servizio dalla data di prima assegnazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all', comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 2. Le eventuali attività pratiche residuali che non possono essere svolte presso le strutture sanitarie dell'amministrazione di appartenenza, al pari dell'attività didattica di natura teorica, sono svolte fuori dal normale orario di servizio. La partecipazione al corso non costituisce vincolo per l'amministrazione ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia di mobilità e di impiego.»; b) al libro primo, titolo VI, capo III, dopo la sezione II è inserita la seguente: «Sezione II-bis - Formazione sanitaria Art. 225-bis (Formazione del personale del Corpo unico della Sanità militare). - 1. La formazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati della Sanità militare, sia di base sia successiva, ivi compresa quella accademica, è garantita dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture formative. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) il Direttore della Sanità militare adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) le graduatorie di merito di cui all'articolo 601 del regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con determinazione del Direttore della Sanità militare, composta da cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanità militare, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa.»; c) all'articolo 717, comma 1, dopo le parole: «ai ruoli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»; d) all'articolo 719: 1) al comma 1, dopo le parole: «formazione degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanità militare»; 2) al comma 2, dopo le parole: «riguardanti gli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanità militare»; e) all'articolo 720, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare, secondo quanto stabilito nel regolamento.»; f) all'articolo 722: 1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) se appartenenti alla Sanità militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanità militare.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno» sono inserite le seguenti: «nonché, se appartenenti al Corpo unico della Sanità militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»; g) all'articolo 723: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; h) all'articolo 724: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; 2) al comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare»; 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso.»; i) all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse; l) all'articolo 726, comma 2, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse; m) al libro quarto, titolo III, capo II, dopo la sezione V è inserita la seguente: «Sezione V-bis - Ufficiali della sanità militare Art. 738-bis (Formazione degli ufficiali del ruolo normale provenienti dalle accademie). - 1. I sottotenenti del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare sono tratti dai frequentatori delle accademie militari che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi. 2. L'anzianità di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante. 3. È nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualità di frequentatore, l'allievo del ruolo di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. 4. Gli ufficiali del ruolo normale devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi. 5. Per la formazione delle graduatorie di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 601 del regolamento. 6. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione. 7. Gli aspiranti e gli ufficiali che, per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 8. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi. 9. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli, con le proroghe di cui al successivo articolo 738-ter. In tale caso essi transitano ai corsi successivi a quello di appartenenza, in relazione alla durata della proroga, e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta. 10. Gli aspiranti e gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). 11. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione. Art. 738-ter (Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro i periodi definiti dall'ordinamento universitario per i rispettivi corsi di laurea. 2. Gli ufficiali del ruolo normale, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto, possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere fino a un massimo di due proroghe annuali. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa da parte di un'apposita commissione nominata con decreto ministeriale. 3. Gli ufficiali che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Art. 738-quater (Mancato transito nel ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali di cui all'articolo 738-ter, comma 3, che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). Art. 738-quinquies (Corso formativo per ufficiali del ruolo normale). - 1. I tenenti del ruolo normale di cui all'articolo 651-ter, comma 2, sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non superiore a un anno, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso. 2. Gli ufficiali che completano con esito favorevole il corso formativo sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 758. 3. Coloro che non superano il corso formativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.»; n) all'articolo 739, comma 2, le parole: «o Comando generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Comando generale o Direzione della Sanità militare»; o) all'articolo 740, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forza armata d'appartenenza» sono inserite le seguenti: «o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare»; p) all'articolo 750, comma 2, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanità militare»; q) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore della Sanità militare»; r) all'articolo 753, comma 1, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»; s) all'articolo 754, comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; t) l'articolo 756 è sostituito dal seguente: «Art. 756 (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Il medico militare in servizio permanente può iscriversi ai corsi di formazione specifica in medicina generale secondo le previsioni dell'articolo 211-bis. 2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a eccezione dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4. 3. Il medico militare all'atto dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale assume un vincolo a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del relativo titolo abilitante. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione al corso e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»; u) all'articolo 758: 1) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanità militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»; 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il personale designato sono scelti con determinazione del Direttore della Sanità militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; v) al libro quarto, titolo III, capo V, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; z) all'articolo 759: 1) al comma 1, dopo le parole: «disposizioni della Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»; 2) al comma 2, le parole: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanità militare hanno»; 3) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanità militare» e la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno»; aa) all'articolo 773, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare».
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