Capo II

Art. 3

Direttore della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti: «Art. 188-bis (Configurazione della carica di Direttore della Sanità militare). - 1. Il Direttore della Sanità militare: a) è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo unico della Sanità militare, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario; b) è nominato ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; c) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operatività delle Forze armate e con le attività proprie della Sanità di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice direttore della Sanità militare; d) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato. 2. All'ufficiale generale nominato Direttore della Sanità militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli organici del Corpo unico della Sanità militare. Art. 188-ter (Attribuzioni del Direttore della Sanità militare). - 1. Il Direttore della Sanità militare: a) supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze relativa alla Sanità militare; b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento della Sanità militare, nonché delle attività di consulenza, innovazione e ricerca clinica; dello sviluppo e dell'utilizzo in campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri ambiti della difesa; di attivare sinergie con operatori pubblici e privati del settore sanitario, anche per il tramite di Difesa servizi spa; c) se militare, esercita la funzione di comando del Corpo unico della Sanità militare e ne determina i profili di impiego. 2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Direttore della Sanità militare si avvale di un Vice direttore della Sanità militare, scelto tra gli ufficiali di grado apicale del Corpo unico della Sanità militare e nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore. Il Vice direttore, se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, assume la funzione di comando del Corpo unico della Sanità militare di cui al comma 1, lettera c). 3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore della Sanità militare in campo nazionale, internazionale e sanitario sono disciplinate nel regolamento.». 2. Ai fini di cui al comma 1 la dotazione organica del personale civile dirigenziale del Ministero della difesa è incrementata di una posizione di livello generale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74#art-3

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