Capo III
Art. 5
Esercizio delle professioni sanitarie
In vigore dal 28 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 208, comma 1, lettera a), le parole: «nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanità militare»;
b) all'articolo 209:
1) al comma 3, le parole: «lo Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione della Sanità militare»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all', comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ufficiali medici in possesso del diploma di formazione specifica possono svolgere l'attività di medicina generale in favore del personale dell'amministrazione della difesa e dei relativi familiari anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-ter. Rientrano tra le competenze degli ufficiali medici anche:
a) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
b) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali, nonché lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale della difesa e le altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanità militare;
c) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura militare ed effettuare ogni altro servizio sanitario a supporto delle Forze armate.»;
c) all'articolo 210:
1) alla rubrica, la parola: «medico» è sostituita dalla seguente: «sanitario»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero professionali, nonché alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attività che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le:
a) visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma;
b) attività di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza;
c) attività di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.»;
3) il comma 1.1 è abrogato;
4) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanità militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute è consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attività di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanità militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e funzioni cui è preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
1-quater. Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento:
a) i limiti di compatibilità e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare;
b) le varie modalità di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilità degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attività istituzionale, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti;
c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorità di accesso riferiti alle attività di servizio e all'attività libero-professionale intramuraria, nonché le relative modalità di pubblicità e informazione;
d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilità dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e) il monitoraggio dei tempi di attesa;
f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale;
g) l'esclusione della possibilità di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;
h) le modalità di accesso alle strutture militari.
1-quinquies. La Direzione della Sanità militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonché dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali.
1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.».
d) all'articolo 213, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori militari per le forze speciali sono disciplinati dall'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».
Storico versioni
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