Capo III

Art. 8

Ruoli e organici

In vigore dal 28 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 628, comma 1: 1) alla lettera g), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «brigadiere generale per il Corpo unico della Sanità militare;»; 2) alla lettera h), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «maggiore generale per il Corpo unico della Sanità militare;»; 3) alla lettera i), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «tenente generale per il Corpo della Sanità militare;»; b) all'articolo 798: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare è fissata a 160.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare è fissata a 160.377 unità»; c) l'articolo 798-bis è sostituito dal seguente: «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare è determinata nelle seguenti unità: a) ufficiali: 1) 8.957 dell'Esercito italiano; 2) 4.361 della Marina militare; 3) 5.740 dell'Aeronautica militare; 4) 1.763 del Corpo unico della Sanità militare; b) sottufficiali: 1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti; 2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti; 3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti; 4) 1.811 del Corpo unico della Sanità militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti; c) volontari: 1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata; 2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata; 3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata. 4) 126 del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente; 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare è il seguente: a) Esercito italiano: 91.558 unità; b) Marina militare: 29.081 unità; c) Aeronautica militare: 36.038 unità; d) Corpo unico della Sanità militare: 3.700 unità.»; d) all'articolo 800: 1) al comma 1, la cifra: «4.537» è sostituita dalla seguente: «4.357»; 2) al comma 2, la cifra: «30.975» è sostituita dalla seguente: «30.921»; 3) al comma 3, la cifra: «21.701» è sostituita dalla seguente: «21.649»; 4) al comma 4, la cifra: «60.959» è sostituita dalla seguente: «60.868»; e) all'articolo 809, comma 1, le lettere d) e h) sono abrogate; f) all'articolo 809-bis, comma 1: 1) alla lettera b), la cifra: «48» è sostituita dalla seguente: «47»; 2) alla lettera c), la cifra: «117» è sostituita dalla seguente: «109»; 3) alla lettera d), la cifra: «847» è sostituita dalla seguente: «752»; g) all'articolo 812, comma 1, le lettere d) e l) sono abrogate; h) all'articolo 812-bis: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera b), la cifra: «28» è sostituita dalla seguente: «27»; 1.2) alla lettera c), la cifra: «65» è sostituita dalla seguente: «61»; 1.3) alla lettera d), la cifra: «490» è sostituita dalla seguente: «461»; 2) al comma 2, la parola: «dotazione» è sostituita dalla seguente: «dotazioni»; i) all'articolo 817, comma 1, le lettere e) e l) sono abrogate; l) all'articolo 818-bis, comma 1: 1) alla lettera b), la cifra: «22» è sostituita dalla seguente: «21»; 2) alla lettera c), la cifra: «54» è sostituita dalla seguente: «50»; 3) alla lettera d), la cifra: «436» è sostituita dalla seguente: «405»; m) all'articolo 821, comma 2, la lettera c) è abrogata; n) all'articolo 823, comma 1: 1) alla lettera c), la cifra: «96» è sostituita dalla seguente: «94»; 2) alla lettera d), la cifra: «538» è sostituita dalla seguente: «524»; o) al libro quarto, titolo IV, dopo il capo VI è inserito il seguente: «Capo VI-bis - Corpo unico della Sanità militare Sezione I - Ruoli Art. 830-bis (Militari della Sanità militare). - 1. Appartengono al Corpo unico della Sanità militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo: a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati; b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialità e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati. Art. 830-ter (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale della Sanità militare; b) ruolo speciale della Sanità militare. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Sanità militare. Art. 830-quater (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) maggiore generale: 3; b) brigadiere generale: 18; c) colonnello: 169.»; p) dopo l'articolo 833-quater è inserito il seguente: «Art. 833-quinquies (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalità e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale. 2. L'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 è stabilito in base all'articolo 797, comma 3.»; q) all'articolo 906, al comma 1, dopo le parole: «fissate per ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanità militare» e dopo le parole: «ruoli di una Forza armata» sono inserite le seguenti: «e nei ruoli del Corpo unico della Sanità militare».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74#art-8

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