Capo III
Art. 8
Ruoli e organici
In vigore dal 28 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 628, comma 1:
1) alla lettera g), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «brigadiere generale per il Corpo unico della Sanità militare;»;
2) alla lettera h), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «maggiore generale per il Corpo unico della Sanità militare;»;
3) alla lettera i), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «tenente generale per il Corpo della Sanità militare;»;
b) all'articolo 798:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare è fissata a 160.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare è fissata a 160.377 unità»;
c) l'articolo 798-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare è determinata nelle seguenti unità:
a) ufficiali:
1) 8.957 dell'Esercito italiano;
2) 4.361 della Marina militare;
3) 5.740 dell'Aeronautica militare;
4) 1.763 del Corpo unico della Sanità militare;
b) sottufficiali:
1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti;
3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti;
4) 1.811 del Corpo unico della Sanità militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti;
c) volontari:
1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
4) 126 del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente;
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare è il seguente:
a) Esercito italiano: 91.558 unità;
b) Marina militare: 29.081 unità;
c) Aeronautica militare: 36.038 unità;
d) Corpo unico della Sanità militare: 3.700 unità.»;
d) all'articolo 800:
1) al comma 1, la cifra: «4.537» è sostituita dalla seguente: «4.357»;
2) al comma 2, la cifra: «30.975» è sostituita dalla seguente: «30.921»;
3) al comma 3, la cifra: «21.701» è sostituita dalla seguente: «21.649»;
4) al comma 4, la cifra: «60.959» è sostituita dalla seguente: «60.868»;
e) all'articolo 809, comma 1, le lettere d) e h) sono abrogate;
f) all'articolo 809-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «48» è sostituita dalla seguente: «47»;
2) alla lettera c), la cifra: «117» è sostituita dalla seguente: «109»;
3) alla lettera d), la cifra: «847» è sostituita dalla seguente: «752»;
g) all'articolo 812, comma 1, le lettere d) e l) sono abrogate;
h) all'articolo 812-bis:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), la cifra: «28» è sostituita dalla seguente: «27»;
1.2) alla lettera c), la cifra: «65» è sostituita dalla seguente: «61»;
1.3) alla lettera d), la cifra: «490» è sostituita dalla seguente: «461»;
2) al comma 2, la parola: «dotazione» è sostituita dalla seguente: «dotazioni»;
i) all'articolo 817, comma 1, le lettere e) e l) sono abrogate;
l) all'articolo 818-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «22» è sostituita dalla seguente: «21»;
2) alla lettera c), la cifra: «54» è sostituita dalla seguente: «50»;
3) alla lettera d), la cifra: «436» è sostituita dalla seguente: «405»;
m) all'articolo 821, comma 2, la lettera c) è abrogata;
n) all'articolo 823, comma 1:
1) alla lettera c), la cifra: «96» è sostituita dalla seguente: «94»;
2) alla lettera d), la cifra: «538» è sostituita dalla seguente: «524»;
o) al libro quarto, titolo IV, dopo il capo VI è inserito il seguente:
«Capo VI-bis - Corpo unico della Sanità militare
Sezione I - Ruoli
Art. 830-bis (Militari della Sanità militare). - 1.
Appartengono al Corpo unico della Sanità militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati;
b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialità e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati.
Art. 830-ter (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1.
I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale della Sanità militare;
b) ruolo speciale della Sanità militare.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Sanità militare.
Art. 830-quater (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) maggiore generale: 3;
b) brigadiere generale: 18;
c) colonnello: 169.»;
p) dopo l'articolo 833-quater è inserito il seguente:
«Art. 833-quinquies (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalità e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale.
2. L'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 è stabilito in base all'articolo 797, comma 3.»;
q) all'articolo 906, al comma 1, dopo le parole: «fissate per ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanità militare» e dopo le parole: «ruoli di una Forza armata» sono inserite le seguenti: «e nei ruoli del Corpo unico della Sanità militare».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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