Capo III

Art. 11

Disciplina militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1378, al comma 1: 1) alla lettera a): 1.1) al numero 3), dopo le parole: «stessa Forza armata» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanità militare»; 1.2) al numero 4), dopo le parole: «a Forze armate diverse» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanità militare»; 2) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) al Direttore della Sanità militare, ovvero al Vice direttore della Sanità militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanità militare;»; b) all'articolo 1380, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, il Direttore della Sanità militare»; c) all'articolo 1382: 1) al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare.»; 2) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) per la Sanità militare: 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.»; d) all'articolo 1385, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate, è tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor grado o di minore anzianità, fermo restando che per ciascun giudicando è tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.»; e) dopo l'articolo 1464 è inserito il seguente: «Art. 1464-bis (Disposizioni di coordinamento in materia di disciplina militare per il Corpo unico della Sanità militare). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo unico della Sanità militare.».
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