Capo IV

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento

In vigore dal 28 mag 2026
Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2188: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; 2) al comma 1, all'alinea, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»; b) dopo l'articolo 2188-quinquies è inserito il seguente: «Art. 2188-sexies (Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento della Sanità militare). - 1. Nelle more della costituzione del Corpo unico della Sanità militare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 188-bis, il Direttore della Sanità militare è nominato ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare che rivestono il grado di tenente generale e maggiore generale e gradi corrispondenti, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario. 2. Se il Direttore della Sanità militare nominato ai sensi del comma 1, all'atto della nomina, riveste il grado di maggiore generale, gli è conferito il grado di tenente generale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal codice. 3. Il Direttore nominato ai sensi del comma 1: a) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operatività delle Forze armate e con le attività proprie della Sanità di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; b) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto il limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato. 4. Il Direttore di cui al comma 1 è posto a capo di apposita struttura costituita al fine di: a) porre in essere le azioni di cui al comma 5 per l'istituzione della Direzione della Sanità militare; b) avviare il riassetto e la razionalizzazione delle strutture sanitarie di cui al comma 7. 5. Sono adottate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni tecniche di cui all'articolo 187 per la ridefinizione dell'ordinamento dell'organo centrale della Sanità militare di cui all'articolo 188-quater. 6. Fino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 5, rimangono in funzione la struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, di cui si avvale il Direttore della Sanità militare, e gli organi direttivi delle Forze armate, di cui all'articolo 188, comma 1, lettere a) e c), vigente fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. 7. Con uno o più decreti di cui all'articolo 187, su iniziativa del Direttore della Sanità Militare, sono adottate, entro centottanta giorni dall'emanazione delle disposizioni di cui al comma 5, le disposizioni tecniche attuative per il riassetto e la razionalizzazione della formazione sanitaria, della sanità di aderenza e della sanità di sostegno territoriale, anche previa ridefinizione delle competenze areali della rete di erogazione dei servizi sanitari di assistenza territoriale. 8. Nelle attività di cui al comma 7 per la riorganizzazione delle strutture sanitarie di aderenza e degli assetti medici di urgenza, si tiene conto della loro prioritaria destinazione a tutela della salute dei militari nell'ambito delle operazioni nazionali e internazionali, in tempo di pace, guerra o grave crisi internazionale, e delle esigenze di rafforzamento del supporto sanitario proiettabile, garantendo i livelli di capacità operativi dello strumento militare per la gestione delle situazioni di emergenza, nonché di potenziamento delle capacità di protezione rispetto alle minacce, ivi comprese quelle pandemiche e chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, previo raccordo con gli assetti specialistici di difesa già esistenti nelle Forze armate. 9. Alla riorganizzazione dell'ordinamento della Sanità militare si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri continuano a garantire il proprio sostegno tecnico, logistico e amministrativo agli organi, alle strutture e al personale della Sanità militare. 11. I provvedimenti attuativi che intervengono in ambiti di competenza regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74#art-13

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