Capo IV

Art. 19

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 28 mag 2026
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli , comma 1, 12, comma 1, lettera b), 16, comma 1, lettera f), e 17, comma 1, lettera a), valutati in euro 244.679 per l'anno 2026, euro 889.092 per l'anno 2027, euro 337.723 per l'anno 2028, euro 332.579 per l'anno 2029, euro 328.370 per l'anno 2030, euro 332.579 per ciascuno degli anni 2031, 2032 e 2033, euro 328.370 per l'anno 2034 ed euro 332.579 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 794, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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