Capo IV
Art. 20
Entrata in vigore
In vigore dal 28 mag 2026
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanità militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
a) , comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i);
b) , comma 1, lettera a);
c) ;
d) .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74#art-20