Capo IV

Art. 20

Entrata in vigore

In vigore dal 28 mag 2026
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanità militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: a) , comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i); b) , comma 1, lettera a); c) ; d) . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Crosetto, Ministro della difesa Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Schillaci, Ministro della salute Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74#art-20

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